Tribunale di Roma – Sentenza 10.07.2014
Secondo le circostanze del caso concreto, gli argomenti di prova (ex art. 116 c.p.c., richiamato dall’ art. 8 d.lgs. 28/10) che possono essere desunti dalla mancata comparizione della parte chiamata in mediazione possono costituire integrazione di prove già acquisite, ovvero anche unica e sufficiente fonte di prova. Ad ogni modo, qualora la parte non fornisca alcuna motivazione sulla sua mancata comparizione, solo nel caso dove fosse di palmare ed eclatante evidenza la infondatezza in fatto e/o in diritto della domanda, si potrebbe ragionevolmente ravvisare una giustificazione della mancata comparizione, mentre, ogni altro caso, la volontaria mancanza di indicazioni motivazionali per la non adesione e comparizione nel procedimento di mediazione (come pure l’esposizione di motivazione di stile) equivale ad assenza di un giustificato motivo.
