/ Articolo / Mediazione delegata e primo incontro: partecipazione personale delle parti e tentativo effettivo

Mediazione delegata e primo incontro: partecipazione personale delle parti e tentativo effettivo

Tribunale di Firenze – ordinanza 19.03.2014

Per “mediazione disposta dal Giudice” si intende quindi che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità; le parti devono quindi essere presenti dinanzi al mediatore personalmente, oltre che munite dell’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.

sentenza TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 19 MARZO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 19 MARZO