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Mediazione delegata: appello, onere instaurazione, utilità  recupero crediti.

Tribunale di Milano Sezione XI – Ordinanza 29.10.2013

In caso di mediazione demandata in appello, per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e grava sull’appellante l’onere della instaurazione della procedura mediativa. Tuttavia, l’onere posto a carico dell’appellante – di attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione – non esclude che la domanda possa essere presentata anche dall’appellato: “reputando il Tribunale che sussista l’evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite (art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) ed avente essa ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto, giova ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la «trattativa (rectius: mediazione)» ai crediti maturati successivamente alla instaurazione dell’odierna lite e non fatti valere in questo processo, così essendo evidente che l’eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto, nel suo complesso, mentre la sentenza di appello potrebbe definire, tout court, solo una lite, in modo parziale.”

TRIBUNALE DI MILANO