Nel contesto delle crisi di coppia e della riorganizzazione dei legami familiari, gli accordi della mediazione familiare rappresentano molto più di una semplice intesa scritta. Si configurano come un vero e proprio percorso condiviso, finalizzato non solo alla risoluzione del conflitto, ma anche alla costruzione di nuove modalità di comunicazione e cooperazione tra le parti. Alla luce del DM 151/2023, la mediazione familiare assume una valenza sempre più centrale nella gestione delle separazioni, ponendo al centro la volontà delle persone coinvolte e i bisogni relazionali, affettivi ed educativi della famiglia. In questo articolo analizziamo cosa sono davvero gli accordi della mediazione familiare, quale ne è la natura, quali caratteristiche devono avere e perché il loro valore va ben oltre l’ambito giuridico.
Gli accordi della mediazione familiare
A cura di Barbara Dalle Pezze
Avvocato, Mediatrice in materia civile e commerciale, Mediatrice Familiare
Il DM 151/2023 recante il “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare”, all’art. 2 definisce il mediatore come “la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente”.
Tale norma individua l’ambito degli accordi di mediazione familiare, le loro modalità di negoziazione ed anche la ratio che li identifica.
In primis, specifica che gli accordi di mediazione familiare riguardano la crisi familiare, collocandosi in un contesto separativo.
Secundis, chiarisce che essi sono negoziati direttamente e responsabilmente tra le parti, e pertanto deve essere escluso ogni potere di ingerenza del mediatore familiare al riguardo. Inoltre, dovendo gli accordi di mediazione familiare essere ricondotti all’esclusiva sfera giuridica e personale delle parti, saranno sottoscritti da esse soltanto.
Tertium, ma di primaria importanza, è comprendere che gli accordi di mediazione familiare mutuano la propria “causa” dalla ratio dell’istituto, che è, come abbiamo visto, quella di facilitare le parti ad elaborare un percorso di riorganizzazione delle relazioni con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale. Non si tratta, quindi, di redigere sic et simpliciter le condizioni per una procedura consensuale di separazione, divorzio o di disciplina dei rapporti di filiazione. Si tratta, piuttosto, di scrivere (per averne memoria condivisa) quali sono i punti di incontro, via via sperimentati o scoperti o concordati, per un cammino condiviso. In tale prospettiva, gli accordi stessi fanno parte del percorso mediativo, e possono diventare uno tra i possibili strumenti, che le parti coinvolte nel conflitto utilizzano per comunicare tra loro.
Daniel Goleman, nella sua celebre opera “Intelligenza Emotiva” (1). spiega che “abbiamo due menti, una che pensa, l’altra che sente”. Mentre nell’accordo “giuridico” è sufficiente il contributo della “mente che pensa”, negli accordi della mediazione familiare deve partecipare anche la “mente che sente”, giacchè essi non esauriscono il loro scopo nella produzione degli eventuali effetti giuridici che la legge a loro riconduce. Questi accordi, infatti, intendono anche raccontare il percorso delle parti coinvolte, sia individualmente che insieme, in spazi di condivisione via via conquistata. Pertanto si potranno redigere, più accordi intermedi, per consentire alle parti di “sperimentare” situazioni di cogestione a breve termine, in un’ottica di reciproca concessione di fiducia e riconoscimento, per poi gradualmente giungere ad un accordo conclusivo, che le parti se vorranno potranno proporre ai rispettivi difensori in vista di una procedura consensuale finalizzata alla ratificazione del medesimo. Ma è l’accoglimento degli aspetti emotivi delle parti che darà all’accordo di mediazione familiare il sigillo di appartenenza alle parti, ed a loro soltanto. E non alla stregua di un contratto (di transazione) sottoscritto, ma quale progetto condiviso, in continua evoluzione peraltro.
Se questa è la natura dell’accordo della mediazione familiare, il suo contenuto ed il linguaggio usato, non possono che esserne la proiezione. I contenuti saranno quelli scelti (non dal codice civile ma) dalla coppia, i quali non è detto che coincidano con quelli dei ricorsi consensuali depositati nei Tribunali. Infatti nella mediazione familiare viene dato spazio alle dinamiche relazionali, ai bisogni dei componenti della famiglia, alle scelte educative nei riguardi dei figli, e cosí via. L’accordo, dovrebbe essere scritto in modo chiaro e semplice, senza ambiguità in modo da evitare fraintendimenti e con un linguaggio che rispecchi quello usato dalle parti, che cosí vi si riconosceranno. È importante che il tono del testo trasmetta disponibilità alla cooperazione e fiducia reciproca, valorizzando il ruolo di entrambi i genitori nel percorso educativo dei figli. Anche se le situazioni possono cambiare, l’accordo dovrebbe offrire delle linee guida adattabili, capaci di sostenere nuovi confronti in modo costruttivo. Proprio affinchè resti utile nel tempo, il documento potrà anche contenere esempi concreti che illustrino le soluzioni pratiche concordate, rendendo più facile ricordare e applicare le decisioni prese insieme. Più che fissare regole rigide, l’accordo dovrebbe essere vissuto come un segno di maturità relazionale, un punto di partenza per collaborare con consapevolezza, flessibilità e rispetto, oggi e nel futuro (2).
(1) GOLEMAN Daniel, Intelligenza emotiva. Che cos’è e perché può renderci felici, Rizzoli, BUR Grandi saggi, 2011
(2) GLI ACCORDI DI MEDIAZIONE FAMILIARE; Cristina Cesana, Dottore in Giurisprudenza e Mediatrice Familiare; Lidia Porri, Psicologa Psicoterapeuta e Mediatrice Familiare; Marco Sala, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Civile; https://www.mediazionefamiliaremilano.com/wp-content/uploads/2014/03/accordi-mediazione-familiare2.pdf
