Tribunale di Verona - ordinanza 27.01.2014
La sospensione del giudizio non implica la sospensione del procedimento di mediazione, anche se disposto nel corso di esso. Pur inserendosi nel giudizio, il procedimento mediativo ha una propria autonomia che è ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa e, pertanto, non pare risentire delle sorti del processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 6,. comma 2, d. Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale).audemars piguet replica