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Esecutività dell’Accordo di Mediazione: Accordo di Mediazione concluso online

20/10/2021 alle 17:24:22

Come noto, uno dei vantaggi della procedura di mediazione - oltre quelli di natura fiscale (quali l’esenzione dell’imposta di registro sui primi 50.000,00 euro e credito di imposta fino a 500,00 euro per ciascuna parte) consiste nella possibilità di avere in un arco temporale estremamente breve (ossia 3 mesi, prorogabili su accordo delle parti) un titolo esecutivo.

L’accordo raggiunto in mediazione, a differenza della sentenza emanata a esito del giudizio di primo grado, come la giurisprudenza ha confermato, non è appellabile e non richiede l’apposizione della formula esecutiva.

In particolare, occorre distinguere due ipotesi ossia quella residuale in cui le parti –trattandosi di mediazione facoltativa - non sono assistite dagli avvocati da quella in cui le parti sono assistite dai difensori. Solo, infatti, nel primo caso sarà necessaria l’omologazione da parte del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e della conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi in cui l’accordo venga sottoscritto dalle parti e dai difensori è titolo esecutivo senza necessità di omologa e idoneo, in caso di inadempimento, a dare luogo a esecuzione forzata o iscrizione di ipoteca giudiziale.

L’art. 12 del d.lgs 28/2010, nella versione introdotta dal decreto del fare convertito con la  L. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art 480, secondo comma del codice di procedura civile". 

L’art 474 del cpc dopo  aver previsto che  l’esecuzione forzata possa avere inizio soltanto "in virtù di un titolo esecutivo  per un diritto certo liquido ed esigibile" nell’elencare quali siano i titoli esecutivi fa riferimento ai provvedimenti e agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, categoria in cui rientra l’accodo di mediazione.

Inoltre, il successivo art 745 cpc che individua le categorie di titoli esecutivi che necessitano apposizione di formula esecutiva non fa riferimento a "gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva", nel cui novero, come abbiamo visto rientra il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato

Pertanto, dal combinato disposto delle norme sopra citate ne deriva che il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege (rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall’art 474 n.1 c.p.c. ultimo periodo tra “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”) che ai sensi dell’art 475 cpc non necessitano dell’apposizione della formula esecutiva.

In conclusione, ai sensi del co. IV bis  del decreto l’art 12 I co. del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, analogamente a quanto avviene per l’assegno e la cambiale, per dare esecuzione all’accordo di conciliazione, sarà sufficiente riportare il tenore letterale dell’accordo nel corpo del precetto, unitamente alla dichiarazione di conformità all’originale da parte dell’ufficiale giudiziario.

L'accordo informatico all'esito di mediazione svolta in videoconferenza e la fase dell'esecuzione forzata

Un aspetto pratico di particolare importanza riguarda la formalizzazione dell’accordo raggiunto all’esito della mediazione svolta in video-conferenza. Come noto, sebbene la procedura sia caratterizzata dalla libertà di forme affinché il verbale di accordo possa costituire titolo esecutivo deve contenere la sottoscrizione delle parti e dei loro difensori nonché  la certificazione da parte di questi ultimi della conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In merito a questo peculiare aspetto, l’art. 83 comma 20 bis del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 stabilisce che il verbale della mediazione svoltasi in videoconferenza sia «sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo».

L’20 bis dell’art. 83 del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 prevede che "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Tralasciando che il mediatore viene indicato come firmatario dell’accordo, con una disposizione di segno opposto alla interpretazione tendenzialmente costante dell’art. 11 D. Lgs. 28/2010, maggiore perplessità suscita la previsione del procedimento di notificazione dell’accordo tramite ufficiale giudiziario.

Sarebbe stato indubbiamente preferibile attribuire la competenza della certificare della conformità della copia analogica all’originale digitale all’Organismo di Mediazione. Infatti, è  certamente agevole trascrivere il testo dell’accordo di conciliazione all’interno del testo del precetto (con una semplice funzione copia incolla o con l’inserimento di una copia immagine), ma non è tecnicamente possibile inserire i dati della sottoscrizione digitale apposta al file contenente l’accordo. Certo, una soluzione pratica potrebbe essere quella di specificare nel testo del precetto la data e la tipologia di firma digitale apposta da tutti i sottoscrittori, o di inserirvi la copia per immagine del report dell’analisi della sottoscrizione digitale, tuttavia tale funzione avrebbe potuto svolgerla in modo agevole direttamente l’ Ente di Mediazione.

In attesa di vedere come troverà applicazione detta norma è indubbio che l’utilizzo dello strumento della videoconferenza per lo svolgimento delle mediazioni civili e commerciali è una opportunità perché permette di sfruttare la flessibilità delle ADR per adattare le procedure stragiudiziali le esigenze e al contesto contemporaneo e delle parti. Come tutte le innovazioni che comportano dell’utilizzo di tecnologie evolute, tuttavia, determina una serie di difficoltà operative e di adattamento iniziale. 

 

Avv. Valeria Antonia Panella

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