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La Mediazione Civile e Commerciale a seguito dell'Emergenza Covid-19

10/09/2021 alle 12:08:25

Lo stato di Emergenza da Covid-19, che dopo diversi mesi è ancora in corso, ha causato una vera e propria crisi economica a livello mondiale che ha inciso profondamente nella sfera privata e professionale dei singoli.     
Tra le plurime conseguenze sortite rientra il moltiplicarsi di liti e conflitti determinati soprattutto dalla difficoltà di far fronte agli adempimenti contrattuali assunti prima dell’emergenza a causa della chiusura forzata delle attività commerciali e delle diverse restrizioni ancora oggi imposte. Basta pensare a quanti imprenditori e commercianti non abbiamo potuto pagare i fornitori a causa della mancanza di liquidità determinata dai mancati incassi; alle difficoltà di far fronte al pagamento dei canoni di locazione e affitto; alle innumerevoli richieste di rimborso per il settore della ristorazione, turistico-alberghiero, sportivo nonché all’annullamento di tutte le manifestazioni musicali, teatrali, sportive e di eventi di ogni genere.

Per far fronte all’esigenza di garantire giustiziail legislatore è intervenuto a sostegno di imprenditori e famigliepromuovendo il ricorso alla mediazione civile e commerciale ed estendendone l’obbligatorietà alle controversie relative all’inadempimento delle obbligazioni sorte durante l’emergenza epidemiologica ed a causa di essa.

Mediazione obbligatoria per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dal Coronavirus

Non potendo trascurare le implicazioni sociali delle controversie sorte in occasione dell’emergenza sanitaria (ed infatti, dietro ogni singolo inadempimento, contratto, obbligazione, non vi sono solo norme giuridiche ma persone, imprese, aziende, famiglie), il legislatore ha promosso il ricorso all’istituto della mediazione civile e commerciale.

Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 - recante misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19 - ha previsto l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità, ex art 5 co. 1 bis del d.lgs 28/2010 e successive modifiche, anche per le controversie in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali imputabile all’emergenza sanitaria, prevedendo testualmente che: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di  mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.

Malgrado la norma in oggetto faccia espresso riferimento alle “controversie in materia di obbligazioni contrattuali”, al fine di superare l’evidente irragionevolezza tra le limitazioni degli ambiti applicativi poste, rispettivamente, dal comma 6 bis e dal succitato comma 6 ter (previsti dall’art. 3, d.l. n. 6/2020) deve ritenersi che la nuova mediazione obbligatoria sia stata statuita per l’inadempimento di qualsiasi obbligazione, a prescindere dal fatto che la stessa abbia  fonte contrattuale, legale o giudiziale.            

 

Ciò significa, in concreto, che ogni inadempimento connesso al periodo emergenziale dovrà essere previamente sottoposto alla mediazione obbligatoria e solo in caso di mancato accordo e insuccesso del tentativo di mediazione potrà essere sottoposto al voglio del giudice. 

Conclusioni

La mediazione rappresenta il mezzo più agevole e rapido di soluzione dei conflitti attraverso il contemperamento delle esigenze delle parti. Come i dati ministeriali dimostrano le istanze di mediazione hanno iniziato a crescere dalla ripresa delle attività successive al lockdown grazie anche alla possibilità di essere svolte tramite piattaforma in videoconferenza con procedura snella e senza bisogno di doversi spostare dal proprio studio per i difensori e abitazione per le parti.       
Si tratta di un Istituto dotato di grande potenzialità e un’occasione di nuove opportunità per i professionisti. Ed infatti, stante la strettissima connessione tra relazioni commerciali, produttività, economia e funzionamento della giustizia, il Governo Draghi ha previsto con il PNRR (Piano Nazionale Recupero e Resilienza) la necessità di attuare in tempi molto brevi ed entro la fine dell'anno 2021 (mentre i decreti attuativi potranno essere adottati entro la fine dell'anno 2022) una serie di riforme allo scopo di ampliare il ricorso alla mediazione civile e commerciale, estendendo l’Istituto ad ulteriori settori a oggi non ricompresi nell'ambito di operatività della mediazione civile, quali la materia societaria, i contratti di fornitura, ecc.. (per maggiori informazioni si rimanda al nostro articolo “Benefici fiscali mediazione civile e commerciale: le novità del PNRR”).

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