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Mediazione delegata e primo incontro: partecipazione personale delle parti e tentativo effettivo

03/01/2019 alle 13:55:50

Tribunale di Firenze - ordinanza 19.03.2014

Per “mediazione disposta dal Giudice” si intende quindi che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità; le parti devono quindi essere presenti dinanzi al mediatore personalmente, oltre che munite dell’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.repliche orologi



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