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Come si ottiene l’iscrizione all’Elenco dei Mediatori Familiari per i Tribunali di Trieste – Monza – Vicenza - Tempio Pausania – Pavia- Pordenone

04/04/2023 alle 13:12:55

Come noto, la Riforma Cartabia al fine di assicurare una più efficace tutela del benessere dei minori coinvolti nelle separazioni, ha previsto una sinergia tra Tribunale, Avvocati e Mediatori Familiari.

In quest’ottica il Decreto Legislativo 2022, n.149 “Attuazione della legge 26 novembre 2021 n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei  procedimenti  in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” prevede che “Presso ogni Tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari” e stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e la composizione del comitato che presiede al suo funzionamento.

Detto elenco dei mediatori familiari costituisce una struttura qualificata:

  • di riferimento per le parti di un procedimento di separazione/divorzio;
  • necessaria all’invito che il giudice può, in ogni momento, rivolgere alle parti per le finalità di cui all’art 473 bis 10 cpc;

L’elenco di nuova formazione ai sensi dell’art 12 ter disp. Att. Cpc sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e formato da un comitato, dal medesimo presieduto, nonché da un procuratore della repubblica e da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari quali l’A.I.Me.A – Associazione Italiana Mediatori Familiari ossia accreditate dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico;

Sulle domande di iscrizione e di conferma deciderà quindi detto comitato che sarà permanente e ogni quattro anni provvederà alla revisione del medesimo, eliminando coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio

Si invitano pertanto i professionisti che abbiano interesse all’iscrizione e possiedano i requisiti di visitare i siti web di detti tribunali o contattarci a: info@aimea.it per presentare domanda di iscrizione nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art 12 quater e 12 quinques disp.att.cpc.

Come si ottiene l’iscrizione all’ Albo del Tribunale?

Ai sensi dell’art 12 quater disp. att. Cpc, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco  dei  Mediatori Familiari del Tribunale presso cui si ha la residenza coloro che:

  • siano iscritti da almeno 5 anni a una delle Associazioni Professionali dei  Mediatori Familiari (quali l’A.I.Me.A) inserite nell’elenco del  Ministero delle Imprese e Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico);
  • siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;
  • siano di condotta morale specchiata.

Affinché sia possibile l’iscrizione all’Albo del Tribunale è necessario dunque aver: seguito un corso di mediatore familiare con un determinato programma o comunque un corso di aggiornamento per mediatori familiari, integrando quindi il proprio percorso formativo con detti argomenti; ottenuto l’iscrizione al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex  L.4/2013 da almeno 5 anni  e possedere condotta morale specchiata (ossia non avere riportato a) condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni;  b) condanne che comportino l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; c) provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;  d) condanne in sede disciplinare).

Requisiti del Corso Mediazione Familiare Riconosciuto – Formazione del Mediatore Familiare riconosciuta dalla Legge

La legge prevede espressamente che il corso di mediatore familiare abbia ad oggetto determinati argomenti ossia: disciplina giuridica della famiglia, tutela dei minori, violenza di genere e violenza domestica. Non vi è invece nessun riferimento né al tirocinio - che quindi continua a essere non obbligatorio -  né a un numero determinato di ore o simulazioni pratiche/ supervisioni.

Dunque, che si scelga di frequentare un corso per mediatore familiare o un master mediazione familiare o un corso mediatore familiare online poco conta; ciò che conta è il contenuto del programma didattico che dovrà prevedere gli argomenti sopra descritti.

È bene, inoltre, scegliere un Master in Mediazione Familiare che preveda a esito del percorso formativo l’iscrizione al Registro Nazionale tenuto da una delle Associazioni Professionali accreditate presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 4/2013.

È possibile operare come Mediatore Familiare anche se non si ha l’iscrizione all’Albo del Tribunale?

La partecipazione a un corso come quello sopra descritto è sufficiente per operare come mediatore familiare. Con l’Iscrizione al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex Legge 4/2013  è possibile esercitare la libera professione, collaborare con Enti pubblici e privati (Asl, Consultori, Cooperative, Scuole, Organismi di Mediazione, Studi di Avvocati e Psicologi). L’iscrizione all’Elenco dei Mediatori Familiari del Tribunale, pertanto, non è conditio sine qua non per operare ma è qualcosa in più.

Se vuoi saperne di più su chi è su chi è il Mediatore Familiare e  come si ottiene la Qualifica di mediatore familiare leggi il nostro approfondimento  o visita il Master in Mediazione Familiare di CNMA – Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato.

Per saperne di più scrivi a info@cnma.it o chiamaci al numero 06.89716020.