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Mediazione obbligatoria: necessaria la partecipazione personale delle parti o, in assenza, apposita procura sostanziale

19/09/2019 alle 16:30:41

Corte di Cassazione - Sentenza n. 8473 del 27.03.2019

Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti assistite dal difensore. La parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, anche nella persona dello stesso difensore purché sia dotato di apposita procura sostanziale.

 

La condizione di procedibilità viene considerata assolta laddove una o entrambe le parti, al termine del primo incontro programmatico, dopo essere state adeguatamente informate dal mediatore sullo svolgimento della procedura di mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.



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